Alcune novità del CCNL comparto Istruzione e Ricerca

Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato

L’articolo 35 del nuovo CCNL Comparto Istruzione e ricerca abroga l’articolo 19 del CCNL 29/11/2007. Al 12 è previsto che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compresi i docenti di Religione Cattolica con incarico annuale, possono beneficiare di tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere fruiti anche ad ore, con modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali e familiari.

Contratti a tempo determinato per il personale in servizio

L’articolo 47 del nuovo CCNL abroga l’articolo 36 del CCNL 29/11/2007. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato può accettare rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra tipologia di posto o classe di concorso a condizione la cui durata non sia inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici la titolarità sulla sede.

L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato inclusa quella relativa alle ferie.

L’accettazione di un incarico a tempo determinato comporta la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico a tempo determinato.

Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare per personale docente ed educativo si è ritenuto opportuno di rinviare ad una sequenza negoziale a livello nazionale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve assicurare che l’esercizio del potere disciplinare deve essere effettivamente rivolto alla repressione di condotte anti doverose del docente e non a sindacare, neppure indirettamente la libertà dell’insegnamento. La sequenza negoziale si dovrà chiudere entro luglio 2024.