Come funziona la riserva dei posti negli incarichi di supplenza

Come funziona la riserva dei posti ai sensi della legge 68/99 nelle procedure di assegnazione degli incarichi annuali da Graduatorie ad esaurimento (cd GAE) e da Graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS).

Anche nelle procedure di assegnazione degli incarichi di supplenza sia da Gae che da GPS si possono applicare le aliquote dei posti da destinare ai riservisti, ovvero coloro che beneficiano della legge 68/99. Le indicazioni sono fornite sia nell’annuale circolare sulle supplenze sia nelle indicazioni operative relative alle procedure di immissione in ruolo.

Le aliquote riservate ai beneficiari della legge 68/99 sono le seguenti:

  1. Una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato è riservata alle persone con disabilità (invalidi civili);
  2. Una quota pari all’ 1% del numero occupati a tempo indeterminato è riservata: a organi, coniugi superstiti e categorie equiparate.

A tali categorie va aggiunta anche quella dei docenti non vedenti che beneficiano della riserva dei posti pari al 2% dei posti e non meno 2 posti assegnabili annualmente a livello provinciale.

Occorre precisare che:

  • La riserva dei posti nell’ambito delle operazioni di incarichi di supplenza si applica solo se il numero dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo non abbia esaurito la prevista quota di riserva ovvero il 7% per gli invalidi e l’1% per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate;
  • Il numero dei posti eventualmente da assegnare ai riservisti è comunque pari al 50% delle disponibilità;
  • Il calcolo ai fini del 50% dei posti da riservare ai beneficiari della legge 68/99 va fatto solo sui posti ad orario intero e non sugli spezzoni sempre comunque nel limite del contingente provinciale.

Priorità della scelta ai sensi della legge 104/92

La priorità nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92 spetta, come indicato dalle circolari annuali sulle supplenze, nel seguente ordine:

  1. Beneficiari articolo 21 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A allegata alla legge 648/1950)
  2. Beneficiari articolo 33, comma 6 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave)
  3. Beneficiari articolo 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con gravi disabilità: figlio, che esercitano la tutela legale, fratello/sorella nel caso in cui i genitori siano deceduti o inabili);
  4. Beneficiari articolo 33, comma 5 e 7 della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge, genitore)

Facciamo un esempio pratico:

Per fruire della priorità nella scelta della sede si deve rientrare nel contingente di nomina (esempio se i posti sono 10 e l’aspirante è all’11 posto in graduatoria non potrà esercitare il diritto della scelta prioritaria della sede.

Inoltre, il titolare della precedenza non potrà ottenere posti di maggiore durata giuridica e che non siano stati offerti prima a coloro che precedono in graduatoria.

  • 10 posti di assegnare a supplenza di cui 4 con scadenza al 31 agosto e 6 al 30 giugno
  • Il beneficiario della scelta prioritaria della sede è collocato all’11 posto in graduatoria e potrà esercitare tale diritto solo sui posti al 30 giugno
  • Potrà ottenere una supplenza al 31 agosto solo a condizione che coloro che precedono in graduatoria abbiano rifiutato.