Si avvicina il periodo delle immissioni in ruolo e da parte dei nostri iscritti ci pervengono alcune domande prima fra tutte: se concorro per più classi di concorso la scelta per quale voglio concorre quando va fatta? Se sto svolgendo un dottorato di ricerca e dovessi essere individuato quale beneficiare di un contratto a tempo indeterminato che cosa posso fare?
Cerchiamo di dare una risposta a questi due quesiti.
Premesso che le operazioni di immissione in ruolo anche quest’anno verranno fatte con procedure informatizzate distinte in due fasi.
- La prima fase prevede l’ordine di scelta preferenziale sia della provincia per gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie di merito della Regione in cui hanno svolto la procedura concorsuale, (gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento non scelgono la provincia che corrisponde a quella in cui sono inseriti) sia delle classi di concorso/tipologia di posto (posto comune – posto di sostegno)
- La seconda fase prevede l’indicazione dell’ordine di preferenze delle scuole disponibili in cui si intende essere assegnati
Quindi rispondendo alla prima domanda: nella prima fase si sceglierà l’ordine di preferenza delle classi di concorso su cui si preferisce essere individuata e l’ordine delle province in cui si preferisce essere immessa in ruolo. Una volta che si è stata assegnata ad una provincia e alla classe di concorso di immissione in ruolo con la seconda fase si procederà all’indicazione dell’ordine di preferenza delle scuole nell’ambito della provincia a cui si è stati assegnati.
Quindi al termine della prima fase delle operazioni di immissioni in ruolo si conoscerà sia la classe di concorso che la provincia a cui si è stati assegnati per l’incarico a tempo indeterminato, ma non si potrà conoscere l’eventuale provincia per le altre classi di concorso in cui si era in “turno di nomina”.
Per rispondere al secondo quesito occorre far riferimento al DM 226/2022 che disciplina sia il periodo di prova che il percorso di formazione. All’articolo 2 comma 3 il decreto così recita: “Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”
Quindi il docente che frequenta un dottorato di ricerca ha la possibilità di rinviare l’anno di prova sino al primo anno scolastico utile dopo il termine del dottorato. Infatti, come è chiarito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con la nota n. 33274 del 01/09/2022, il dottorato di ricerca è uno dei motivi per cui si può differire la presa di servizio: “Il divieto di cumulo di impegni da parte dei dipendenti della P.A. di cui all’art. 53 Dlg. 165/200 (e successive modifiche ed integrazioni) non riguarda i dottorandi, in quanto il dottorato di ricerca è un corso di studio universitario, come lo sono i corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento. Pertanto, le SS.LL. dopo aver acquisito la comunicazione di accettazione della nomina in ruolo, provvederanno ad emettere il provvedimento di differimento della assunzione in ruolo, per la durata del corso di dottorato, reiterandolo per ogni anno scolastico e fino al completamento del corso stesso”
Sintetizzando:
- Si provvederà a prendere servizio normalmente e poi si richiederà il congedo straordinario e non l’aspettativa per motivi di studio, in quanto come, indicato dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il dottorato di ricerca, essendo un corso di studio universitario, non rientra nella casistica del cumulo di impieghi.
La concessione del congedo straordinario prevista dall’art.2 della legge 13 agosto 1984 n. 476 è solo per il periodo della durata del dottorato e non rientra il periodo per la preparazione e la discussione della tesi.
Per tale periodo non si potrà ottenere la proroga del congedo straordinario ma, per il tempo strettamente necessario alla preparazione e discussione della tesi, si potrà far riferimento all’articolo 18 comma 2 del CCNL comparto scuola chiedendo l’aspettativa senza assegni per motivi di studio.