Via libera da parte del Governo alle modifiche delle prove concorsuali. Graduatorie concorso 2020 diventano ad esaurimento

Il Decreto-Legge “PA2” (Pubblica Amministrazione bis) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data odierna. Per quanto riguarda il capitolo dell’Istruzione gli interventi riguardano l’accelerazione delle procedure concorsuali legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la formazione iniziale del personale docente nell’ambito della riforma del reclutamento prevista dal PNRR e per finire il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Ministro Valditara illustrando il provvedimento ha affermato che sono state adottate “…una serie di misure che ci consentono, finalmente, di far partire sia i percorsi di formazione iniziale dei docenti che i concorsi, che ci consentiranno di raggiungere uno standard qualitativo sempre più alto nelle scuole di tutta Italia. Allo stesso tempo diamo risposte concrete a categorie ‘dimenticate’ dalla riforma del PNRR: in particolare agli idonei dei concorsi precedenti al PNRR e ai docenti che sono in attesa, da anni, di potersi abilitare in insegnamenti diversi.” Per porre rimedio “ […] alla grave situazione di precarietà in cui versano migliaia di docenti di Religione”  la quota riservata ai docenti precari viene innalzata al 70% nelle procedure concorsuali a loro riservate.

Analizziamo in breve l’articolo del decreto che riguarda la formazione iniziale del personale docente e le procedure concorsuali legate al PNRR.

L’articolo 17 prevede le modifiche sia della prova scritta che della prova orale riguardante le procedure concorsuali. Durante l’attuazione del PNRR, la prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta chiusa riguardante gli ambiti pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché l’informatica e la lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del PNRR si potrebbe optare per una prova scritta con quesiti a risposta aperta sui medesimi argomenti.

La prova orale verterà all’accertamento delle conoscenze e delle competenze da parte del candidato sulla disciplina della classe di concorso o della tipologia di posto per cui si partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.

Cambiamenti anche per quanto riguarda la formazione iniziale del personale docente. Per gli anni accademici 23/24 e 24/25, la formazione iniziale, ad esclusione delle attività di tirocinio, può essere svolta in modalità telematica sincrona per il 50% del totale.

 I concorsi ordinari collegati alle assunzioni previste dal PNRR previste per dicembre 2024 vedranno l’introduzione di prove scritte informatizzate. La prova scritta con quesiti a risposta chiusa verterà sulle conoscenze degli ambiti pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché l’informatica e la lingua inglese

La prova orale verterà all’accertamento delle conoscenze e delle competenze da parte del candidato sulla disciplina della classe di concorso o della tipologia di posto per cui si partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.

Abrogata anche la norma che riservava l’ultimo posto ai vincitori non in possesso dell’abilitazione dando precedenza agli abilitati.

Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei sono prorogate fino al loro esaurimento. A partire dal 2024/25 tali graduatorie però saranno utilizzate in coda alle graduatorie dei concorsi previsti dal PNRR, per il raggiungimento del numero delle immissioni in ruolo

Anche per quanto riguarda i corsi abilitanti sono state introdotte delle modifiche . La prima riguarda il limite numerico sul numero degli abilitati per classe di concorso. Tale limite era stato imposto dal precedente decreto.

I corsi rivolti ai docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione (30 CFU) saranno erogati in modalità telematica. Questa modalità riguarderà anche i docenti di sostegno che non sono ancora abilitati o che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione.

I vincitori dei prossimi concorsi che non sono abilitati potranno ripetere la prova finale del corso abilitante una seconda volta. In caso di esito negativo, anche nella seconda volta, decadano dalla graduatoria e non potranno essere immessi in ruolo.

Coloro che partecipano alle procedure concorsuali e che sono in possono dei 30 CFU potranno completare il corso abiltante per poter integrare i CFU mancanti. Coloro che partecipano, invece, con il possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 se dovesse vincere, seguirà un percorsi per il conseguimento dei 36 CFU mancanti come previsto dal DPCM.

I diplomi che prevedono l’accesso alle classi di concorso della Tabella B (ITP) permetteranno la partecipazione alle procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2024.

Il testo dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi inizierà l’iter per la trasformazione in legge entro 60 giorni. Il testo quindi potrà subire ancora delle modifiche nei vari passaggi parlamentari.