L’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 112/2022 detta le sanzioni relative a: rinuncia ad una proposta contrattuale; mancata presa di servizio dopo l’accettazione; abbandono del servizio.

La lettera a) di detto articolo equipara la rinuncia alla proroga della supplenza alla rinuncia alla proposta contrattuale e come tale comporta le seguenti sanzioni:

  • in caso di supplenza su posto comune, la perdita della possibilità di conseguire supplenzedalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
  • in caso di supplenza su posto di sostegno, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Tali sanzioni si applicano:

  • agliaspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • per il solo anno scolastico di riferimento;

Le sanzioni riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati e non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.