Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato l’ipotesi di atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL comparto istruzione e ricerca, triennio 2019-2021.

L’ultimo contratto stipulato nel comparto scuola è quello del 19 aprile 2018 valido per il triennio 2016\2018. Dal 2019 tale contratto è quindi già scaduto e i lavoratori della scuola percepiscono, dal 2019 appunto, l’indennità (voce IND.VACANZA CONTRATTUALE).

Nel caso del comparto scuola, non solo è scaduto l’ultimo contratto vigente 2016\2018, ma non è stato nemmeno rinnovato il successivo contratto 2019\2021. Con l’emanazione dell’Atto di indirizzo si avviano finalmente le procedure per rinnovare il contratto di lavoro.

PREMESSA
In premessa si legge che il CCNL disciplinerà in modo innovativo la formazione con il duplice obiettivo di migliorare le competenze specifiche e aumentare le conoscenze, con particolare attenzione alle competenze digitali ed informatiche.

RELAZIONI SINDACALI

Nel rispetto del quadro normativo vigente di rango primario, la contrattazione si orienterà alla conferma e al consolidamento dell’assetto del sistema di relazioni sindacali, nelle sue diverse articolazioni, aggiornandone i contenuti anche al fine di implementare la condivisione, in particolare, delle scelte innovative contenute nel “Piano nazionale di ripresa e resilienza” e nel “Patto  per la scuola al centro del  Paese”.

In    particolare,  come indicato nell’atto d’indirizzo “quadro” per rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 per il personale delle pubbliche amministrazioni, verranno implementati ai vari livelli gli strumenti di partecipazione sindacale.

La funzione  dell’organismo paritetico per l’innovazione, previsto dall’art.9  del CCNL 2016-2018, da istituirsi presso il Ministero dell’istruzione, dovrà qualificarsi, oltre che sulle  materie attualmente previste, in ambiti quali i progetti di cambiamento organizzativo e di transizione al digitale, i programmi di formazione, lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi, gli aspetti organizzativi correlati al lavoro agile, ii  benessere organizzativo.

Sarà inoltre  opportuno  che  l’attività di tali organismi sia resa maggiormente efficace anche attraverso  la definizione di regale di funzionamento che garantiscano, in relazione all’attuale fase di rilevante innovazione organizzativa, la tempestiva informazione e l’effettivo e costante dialogo tra le parti.

FORMAZIONE

La formazione continua è un diritto e un dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di servizio.

Con  riferimento al personale  docente, il  contratto, nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente già presenti a legislazione vigente potrà prevedere un numero di ore di formazione obbligatorie, che saranno finalizzate, previe le forme di partecipazione sindacale individuate, e nel rispetto delle prerogative degli  organi collegiali della scuola,  in particolare, alla formazione dei docenti, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e alla preparazione degli allievi alla cittadinanza, al miglioramento delle competenze informatiche e digitali per l’utilizzo degli strumenti  informatici collegati al lavoro amministrativo (transizione  digitale), al  fine di accelerare la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento.

In particolare, in virtù del carattere obbligatorio della formazione nonché delle vigenti  prerogative assegnate alla parte datoriale quanta alle priorità nazionali da indicarsi nel Piano nazionale di formazione, il quadro contrattuale terra conto di tali prerogative e delle risorse finanziarie complessivamente già presenti a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, anche nell’ottica di un loro più efficace impiego per le finalità in parola.

Alla scopo di evitare oneri di sostituzione di personale e di garantire  al contempo la continuità  didattica, il contratto, pur riconoscendo le ore di formazione come orario di lavoro, dovrà comunque confermare  le previsioni negoziali vigenti secondo cui le stesse devono fruirsi fuori dell’orario di lezione mediante una flessibilità dell’orario d’obbligo di insegnamento  anche con  riferimento al personale che svolge la funzione di docenza nell’ambito delle attività formative.

Il contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valorizzando l’impegno ulteriore previsto per tutto il personale e fermo restando il principio della remunerazione delle attività di formazione, potrà altresì prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di formazione in servizio certificate, valutate e coerenti con l’attività svolta,  potranno  collegarsi al  riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del CCNL 2006-2009.

DIDATTICA A DISTANZA E LAVORO AGILE
La didattica in presenza è l’ordinaria e fondamentale modalità di prestazione del lavoro docente

Qualora, nel rispetto della libertà d’insegnamento e del profilo professionale dei docenti e nell’ambito delle prerogative degli organi collegiali della scuola si faccia ricorso a modalità di lavoro a distanza per il personale docente, nelle ipotesi individuate tramite fonte primaria il contratto disciplinerà le modalità della prestazione in particolare rispetto ai temi dei diritti e delle relazioni sindacali, della formazione specifica, della predisposizione e dell’utilizzo dei dispositivi, della salute e sicurezza, del tempo di lavoro, del diritto alla disconnessione e degli altri istituti del rapporto di lavoro che esigono adattamenti nel caso di  lavoro eseguito non in presenza, confermando altresì per i docenti ii quadro delle attività funzionali all’insegnamento al di fuori dell’orario d’obbligo, al fine di non generare nuove necessità di fabbisogno di orario di insegnamento.

Per quanto riguarda il personale Ata, il lavoro da remoto e il lavoro agile dovranno qualificarsi come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti. Il contratto definirà l’esercizio di tale modalità di lavoro, nella cornice definita dalle linee guida sul lavoro agile del 17 dicembre 2021 e nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto chiarito nella parte generale di questo atto di indirizzo.

In particolare, il lavoro agile/da remoto dovrà essere realizzato in alternanza con il lavoro in presenza, anche al fine di migliorare l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e la condizione lavorativa, per migliorare  l’innovazione organizzativa  e la qualità del servizio ed in ogni  caso laddove sussistano i necessari requisiti  organizzativi  e tecnologici  per operare con tale modalità.
Analogamente,    il    contratto  disciplinerà  le   modalità   della   prestazione  con particolare riguardo  ai diritti   e alle  relazioni sindacali, alla formazione  specifica,  alla predisposizione e utilizzo dei dispositivi, della salute e sicurezza, del tempo  di lavoro e di reperibilità, del diritto alla disconnessione, dei rientri, e di tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro che esigono adattamenti in caso di lavoro eseguito non in presenza.

WELFARE
II  contratto individuerà interventi di welfare, nell’ambito delle risorse vigenti, al fine di  migliorare il  benessere del personale e di  rafforzare ii senso di  appartenenza all’amministrazione, tenendo conto  delle diverse caratteristiche del personale dal punto di vista demografico e familiare.

Possibili aree di intervento saranno rappresentate da: sostegno alla genitorialità, prestazioni sanitarie, formazione e mobilità sostenibile.

Il contratto darà adeguato spazio alla contrattazione integrativa, livello più adatto a intercettare gli specifici bisogni cui correlare gli interventi

ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE ATA
II CCNL, tenuto conto dei lavori della commissione paritetica istituita in sede ARAN a norma dell’art. 34  del  CCNL 2016-2018, procederà alla revisione dell’ordinamento professionale del personale Ata  al fine di adeguare tale ordinamento  ai nuovi compiti  e alle mansioni determinate dagli sviluppi dell’autonomia scolastica e dall’innovazione tecnologica.

A tal fine, potranno essere impiegate, per un importo non superiore allo 0,55 del monte salari 2018 relativo al predetto personale ATA, anche le risorse aggiuntive appostate dalla legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1 comma 612 della Legge 234 del 2021).

Nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle  istituzioni scolastiche, la rivisitazione dell’ordinamento  professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale Dsga.

FUNZIONI DI SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA SCOLASTICA
Le funzioni  strumentali al piano dell’offerta formativa (in particolare le funzioni svolte da docenti che supportano l’attività collegiale: coordinatori di classe, di dipartimento, di Ptof, tutor dei neo-immessi in ruolo) rappresentano un insostituibile sostegno per l’autonomia  e l’innovazione scolastica, in quanta  punti di riferimento  e sollecitatori  della partecipazione dei docenti al raggiungimento degli obiettivi  definiti dal piano dell’offerta formativa.

II CCNL procederà ad una rivisitazione di tali funzioni che ne garantisca l’adeguata valorizzazione, specificando che gli incarichi connessi alle  predette  funzioni non dovranno comportare l’esonero dall’insegnamento e ulteriori oneri.

ISTITUTI DEL RAPPORTO DI LAVORO
In sede di rinnovo contrattuale  le parti valuteranno l’opportunità di porre in essere gli interventi di manutenzione sugli istituti del rapporto di lavoro che si rendono necessari dopo la fase applicativa che ha fatto seguito al CCNL 2016-2018.

DISCIPLINARE
II contratto dovrà regolamentare la materia delle sanzioni disciplinari del personale docente, tenuto conto di quanto disposto dall’art 29, comma 2 del CCNL 2016-2019, nel rispetto  dell’art. 55, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.