Le vostre domande le nostre risposte
Sostituzioni docenti assenti
Nella scuola dell’infanzia e primaria, secondo il D.M. 201/00, per assenze fino a 5 giorni si utilizza il personale in organico nella scuola. Per assenze oltre i 5 giorni si procede alla normale convocazione per incarichi a tempo determinato.
Nella scuola secondaria,secondo la legge 448/01, per assenze fino a 15 giorni si utilizza personale a disposizione (es. docenti le cui classi non sono presenti , che hanno ore di potenziamento, che devono recuperare ore di permesso ecc…) o che si sono resi disponibili con orario in eccedenza alle 18 ore settimanali. Per assenze oltre i 15 giorni si procede alla normale convocazione per incarichi a tempo determinato.
La legge di stabilità 2015 , ha stabilito che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza , tuttavia tale legge e la nota successiva 2116/15 condizionano questa limitazione in quanto il divieto viene meno se non è possibile garantire il pieno rispetto dell’offerta formativa.
Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia , secondo quanto previsto dal comma 85 dell’art 1 della legge n.107/2015 solo per quelle ore che non sono state programmate nel PTOF . Pertanto , essi sono i soli che possono effettuare supplenze , considerato che i docenti curriculari hanno tutte le ore programmate dall’inizio dell’anno scolastico
In base alle disposizioni della legge 107/2015 il docente in possesso del prescritto titolo di studio (come indicato dal Miur nella nota n. 24306 del 01/09/2016) può sostituire il docente assente titolare in ordine di scuola inferiore (ad esempio un docente di scuola primaria su docente di scuola dell’infanzia ) mantenendo il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio
Per rispondere è opportuno richiamare le indicazioni del MIUR :
– Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”:
“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
– MIUR nota prot. n. 9839/2010:
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Pertanto Il docente di sostegno durante le sue ore di servizio non può essere chiamato a sostituire i colleghi assenti nemmeno nel caso si dovesse verificare l’assenza di un collega della classe di cui è titolare In quanto nella funzione di supplente oltre a negare all’alunno con handicap e alla classe, il suo supporto, va anche ad inficiare il contratto che lo lega al suo ruolo di docente di sostegno
La divisione degli alunni nelle classi, non prevista da alcun regolamento, è una prassi irregolare perchè Impedisce il normale svolgimento delle lezioni e lede il diritto allo studio degli studenti stessi inoltre crea problemi strettamente legati alle norme di sicurezza. nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione del docente assente , il Ministero ha emanato la nota 08 novembre 2010, che non lascia adito ad alcuna interpretazione:
“[…] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.”
Assenze docenti
ll personale di ruolo ha diritto ad un periodo complessivo di 18 mesi retribuiti di malattia e ulteriori 18 mesi senza assegni nell’arco di un triennio.
I mesi di malattia retribuita sono così suddivisi :
- per i primi 9 mesi la retribuzione è al 100%
- per i successivi 3 mesi la retribuzione è pari al 90%;
- per i successivi 6 mesi la retribuzione è pari al 30%.
Non rientrano nel computo :
– i giorni di malattia per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;
– i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
– i giorni di assenza dovuti a infortunio sul lavoro;
– i giorni di congedo per le necessarie cure per gli invalidi;
– malattia determinata da gravidanza .
Per i docenti con supplenza annuale (30giugno-31 agosto ) il primo mese sarà retribuito al 100% , il secondo e terzo mese al 50% , per i successivi sei mesi si avrà la conservazione del posto e poi la risoluzione del contratto .
Per i docenti con supplenze brevi e saltuarie la retribuzione sarà al 50% solo per il primo mese , poi la risoluzione del contratto
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio.
I docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni RPD € 164,00 (164,00/30) avranno una decurtazione retributiva lorda giornaliera di € 5,47;
I docenti con anzianità di servizio da 15 a 27 anni RPD € 202,00 (202,00/30) una decurtazione retributiva lorda giornaliera di € 6,73;
I docenti con anzianità di servizio da 28 anni in poi RPD € 257,50 (257,50/30) una decurtazione retributiva lorda giornaliera di € 8,58
- ricovero in ospedale
- day-hospital
- prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso
- periodo di convalescenza post ricovero
- ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente sostitutiva del ricovero ospedaliero;
- infortunio sul lavoro;
- infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Il periodo della malattia va giustificato mediante certificato inviato via telematica all’INPS che a sua volta la inoltra alla scuola dove presta servizio il personale interessato, dal medico curante convenzionato con il servizio sanitario nazionale o dalla struttura sanitaria pubblica. Non sono validi i certificati rilasciati da specialisti non convenzionati
È compito del dirigente scolastico valutare, l’invio della visita fiscale al dipendente sulla base non solo della condotta del personale, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita.La visita fiscale diventa obbligatoria inviarla se la richiesta di assenza per malattia dovesse verificarsi prima o dopo una giornata festiva o comunque non lavorativa.
Per le visite fiscali, volte ad accertare la reale malattia del personale, è stato previsto il seguente orario di reperibilità anche in giornate festive: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Il medico fiscale rilascia un avviso con cui comunica al lavoratore di non averlo trovato in casa e lo invita a recarsi presso l’ambulatorio per la visita in oggetto. Il medico comunica l’assenza anche all’INPS che a sua volta la comunica al datore di lavoro. Qualora il lavoratore non si reca all’ambulatorio indicato per effettuare la visita dovrà comunque fornire all’Istituto e al datore di lavoro una giustificazione entro 10 giorni. Se non presenta una giustificazione rischia di perdere l’indennità di malattia spettante.
NASPI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego)
- Stato di disoccupazione involontario o per dimissioni per giusta causa
- Tredici settimane di contributi accreditati nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
- Mancato pagamento della retribuzione;
- Molestie sessuali;
- Modificazioni peggiorative delle mansioni;
- Mobbing;
- Notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
- Spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
- Licenziamento, compreso quello disciplinare;
- Risoluzione consensuale del rapporto in sede protetta o avvenuta a seguito del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
- Dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità, corrispondente a trecento giorni prima della data presunta del parto e sino al compimento del primo anno di vita del figlio;
- Scadenza del contratto a tempo determinato.
Il lavoratore deve aver totalizzato almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione