Attivati i Percorsi Universitari e Accademici per l’A.A. 2023/2024: Dettagli sui Decreti Ministeriali

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato oggi l’attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti per l’anno accademico 2023/2024. Questi percorsi, destinati ai docenti di posto comune, compresi i docenti tecnico-pratici, sono un passo significativo verso l’elevazione della qualità dell’insegnamento nelle scuole italiane.

Secondo quanto stabilito nel Decreto n. 621 del 22 aprile 2024, i posti autorizzati per tali percorsi sono indicati nell’Allegato A e ammontano complessivamente a 51.753. È importante notare che le domande di ammissione possono essere presentate presso una sola Università o Istituto Accademico per la stessa classe di concorso.

Nel caso in cui le domande eccedano il numero di posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai percorsi sono specificati nell’Allegato B del decreto. Questa disposizione è fondamentale per garantire un processo equo e trasparente di selezione degli aspiranti insegnanti.

È prevista anche una riserva dei posti per l’anno accademico 2023/2024, pari al 45% del totale dei posti disponibili. Questa riserva è destinata a due categorie principali di candidati:

  1. Coloro che negli ultimi cinque anni hanno prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con almeno un anno sulla classe di concorso per cui intendono conseguire l’abilitazione, nelle scuole statali o paritarie.
  2. Coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso straordinario BIS.

All’interno di questa quota, il 5% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione regionali che partecipano ai percorsi dei 60 CFU. Nel caso in cui il numero di domande presentate da questi candidati sia inferiore al numero di posti riservati, i posti residui vengono resi disponibili nella riserva complessiva.

  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
  2. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  3. percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  4. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  5. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

I candidati saranno ammessi ai percorsi secondo l’ordine della graduatoria di merito prodotta in base ai criteri di selezione previsti nell’Allegato B del Decreto n. 621 del 22 aprile 2024. Questa disposizione mira a garantire un processo di selezione equo e trasparente, basato sul merito e sulle competenze dei candidati.

  1. È possibile riconoscere fino a 24 CFU/CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento. È importante notare che è necessario acquisire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, non soggetti a riconoscimento automatico, per soddisfare i requisiti richiesti.
  2. Riconoscimento dei CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici: I CFU/CFA ottenuti in corsi di studio universitari o accademici possono essere riconosciuti secondo le linee guida specificate nell’Allegato B al decreto ministeriale. Questo riconoscimento è soggetto alla coerenza dei crediti con il Profilo definito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) allegato A.

Secondo le Linee Guida, è possibile il riconoscimento dei seguenti crediti:

  1. Massimo 12 CFU per l’area delle scienze dell’educazione e delle didattiche disciplinari: Questi crediti riguardano corsi che affrontano tematiche legate alla pedagogia, alla psicologia dell’educazione e alle metodologie didattiche specifiche per le discipline insegnate.
  2. Massimo 5 CFU per il tirocinio: Questi crediti possono essere riconosciuti per esperienze di tirocinio pertinenti alla formazione degli insegnanti, come stage in scuole o attività di osservazione e pratica didattica.

Eventuali CFU per il dottorato: Nel caso in cui lo studente abbia completato un percorso di dottorato di ricerca, è possibile il riconoscimento di eventuali CFU pertinenti alla formazione pedagogico-didattica.

  1. Accesso alla Prova Finale: Per accedere alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, è richiesta una percentuale minima di presenza pari al 70% per ogni attività formativa.
  2. Classi di Concorso Accorpate: I docenti che ottengono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono state accorpate secondo il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, n. 255 del 22 dicembre 2023, sono considerati abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso. Questa disposizione semplifica il processo di abilitazione per i docenti, consentendo loro di insegnare materie correlate senza ulteriori procedure.
  3. Costi dei Corsi: Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 stabilisce i costi massimi per i percorsi di formazione iniziale:
    1. euro per i corsi da 60 CFU.
    1. euro per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
    1. euro massimo anche per i docenti che intendono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che, dopo il concorso, devono completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contratto a tempo determinato.

I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a 150 euro.

È importante notare che il costo complessivo per chi partecipa ai percorsi di formazione da 30 CFU pre-concorso e completa gli ulteriori 30 CFU post-concorso non può superare complessivamente l’importo di 2.500 euro.