In data 30 novembre, la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza in risposta al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna, sezione Lavoro, riguardante il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo. La sentenza, che ha confermato la parità di trattamento nella ricostruzione di carriera tra personale precario e di ruolo, riveste un’importanza significativa nel contesto della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, datata 28 giugno 1999.
Il Giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte di Giustizia Europea di interpretare la clausola 4, in relazione alla comparabilità dei servizi di insegnamento prestati a tempo determinato in modo frammentario, attraverso supplenze brevi e saltuarie ad orario, con i periodi di insegnamento prestati dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
La Corte ha chiarito che non può esservi alcuna discriminazione tra docenti a tempo determinato e indeterminato basata sui periodi di servizio lavorati, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate. Nel specifico, la Corte ha dichiarato che la clausola 4 ostacola una normativa nazionale che esclude, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore, i periodi di servizio prestati attraverso contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungono i 180 giorni in un anno scolastico o non sono svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La sentenza afferma chiaramente che la clausola 4 dell’accordo mira a garantire il principio di parità di trattamento, impedendo che i lavoratori a tempo determinato siano trattati in maniera meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
In conclusione, la decisione della Corte rappresenta un passo significativo verso l’eliminazione di discriminazioni basate sul tipo di contratto e riflette l’impegno per garantire diritti uniformi a tutti i lavoratori nel contesto dell’istruzione.