Inizio anno scolastico ed orario ridotto: il docente è tenuto al recupero delle ore non effettuate?

Inizio anno scolastico ed orario ridotto: il docente è tenuto al recupero delle ore non effettuate?

Leggiamo cosa dice il CCNL Scuola all’articolo 28 comma 5:” Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Durante le prime settimane di scuola può funzionare con orario ridotto rispetto al normale orario. La scelta dell’orario “ridotto” può essere decisa dal Consiglio di Istituto. Stante a quanto afferma l’articolo 28 del CCNL il docente è tenuto ad effettuare l’orario di servizio completo fin dal primo giorno di scuola; quindi, il Dirigente Scolastico è tenuto a far si che sin dal primo giorno il docente lavori per tutto l’orario di servizio.

PRECISAZIONI

Dal momento che non vi è la possibilità di scambio tra le attività di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento, il docente non è tenuto a recuperare le ore non svolte in attività che non rientrino in quelle di insegnamento, o addirittura in attività che non sono di competenza del docente come la sistemazione della biblioteca o altre attività simili.

Tutto ciò significa che per la parte dell’orario rimanente a quello già effettuato il docente può essere utilizzato per eventuali supplenze o per “interventi didattici ed integrativi” di cui all’art. 28 del CCNL.

Ricordiamo ai Dirigenti e alle nostre RSU che l’articolo 28 parla di orario settimanale e non mensile o annuale; quindi, l’eventuale recupero delle ore deve avvenire in quella determinata settimana e non può essere rimandato a settimane successive.

Quindi se il docente non riesce a recuperare le ore non svolte in quella determinata settimana tale recupero si deve comunque ritenere risolto.