Premesso che l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Cosa accade se il Dirigente non le rispetta?
Quale è la procedura da seguire ?
La procedura riguardante l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è la seguente:
- Il consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei docenti (cfr. l’art. 10 comma 4 del D.Lgs 297/94);
- Il Collegio dei docenti formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (cfr. l’art. 7 lettera b del D.Lgs. 297(94);
- Il Dirigente Scolastico sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di Circolo o d’Istituto e alle successive proposte del Collegio dei docenti assegnerà i docenti ai plessi e alle classi (cfr. art. 396, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 297/94).
In caso di assegnazione di docenti a plessi o classi ubicate in comuni diversi dalla sede di organico (sede principale) il dirigente deve tener conto anche di quanto disposto dall’articolo 3/5 del CCNI sulla mobilità ovvero che l’assegnazione dei docenti avviene:
- Tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;
- Salvaguardando la continuità didattica;
- Tenendo conto del criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto;
- Tenendo conto delle modalità e dei criteri definiti in fase di contrattazione integrativa di istituto;
- Salvaguardando le precedenze previste dall’art.13 del CCNI sulla mobilità
In linea generale quindi:
- non sarà possibile assegnare ai plessi o alle classi ubicati in un comune diverso della sede principale:
- il docente primo nella graduatoria interna di istituto;
- il docente che usufruisce delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità;
- il docente che stia terminando un ciclo in una determinata classe.
- saranno assegnati, viceversa, al plesso o alle classi ubicate in un comune diverso da quello della sede di organico (sede principale):
- i docenti che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico:
- i docenti con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto;
- i docenti che non usufruiscono di nessuna precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità
A quanto indicato, naturalmente, vanno aggiunti i criteri definiti in sede di contrattazione di istituto, fermo restando la salvaguardia delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI sulla mobilità.
Precisiamo che l’assegnazione dei docenti a plessi ubicati in comuni diversi da quello della sede principale è oggetto di contrattazione integrativa di istituto, mentre l’assegnazione alle classi nella sede principale o ubicate in plessi del medesimo comune della sede principale è oggetto di confronto tra il Dirigente Scolastico la RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto come previsto dal CCNL Scuola vigente.
La procedura per l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi da seguire è quella indicata, secondi cui il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti alle classi.
Qualora il Dirigente Scolastico si discosta da ciò le sue scelte devono essere adeguatamente motivate. A tal proposito è utile ricordare la sentenza n. 2778 del 3 dicembre 2004 del Tribunale di Agrigento, il quale ha annullato il provvedimento di un Dirigente Scolastico che non aveva rispettato la procedura descritta (inversione dell’ordine logico-temporale ovvero prima la proposta del Collegio dei docenti e poi i criteri del Consiglio di Istituto) e la mancata motivazione del provvedimento.
Riassumendo: il Dirigente Scolastico che decida di discostarsi dai criteri definiti dal Consiglio di Circolo o di Istituto e dalle proposte formulate dal Collegio dei Docenti è tenuto a motivare le scelte effettuate in riferimento ai presupposti di fatto e diritto che lo hanno indotto a discostarsi da quanto stabilito dagli organi collegiali. In caso contrario il procedimento non avrebbe senso.