L’ipotesi di CCNL comparto Istruzione e Ricerca per il biennio 2019/21 prevede delle novità anche per quanto riguarda la mobilità del personale docente.
La Legge che stabilisce il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti entra nel CCNL comparto Istruzione e Ricerca. Infatti, al comma 4 dell’art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) del CCNL si legge:
- Sono oggetto di contrattazione integrativa
- A livello nazionale
- Le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.
- A livello nazionale
Il riferimento al D.L. 73/2021 richiama il vincolo già delineato nel CCNI sulla mobilità ovvero il blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa.
Con l’espressione “fatte salve le disposizioni di legge” viene richiamato il D.L. 44/2023 che ha introdotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.
Quali sono le deroghe a tale vincolo:
- Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- Durante i tre anni di blocco, i docenti neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione nell’ambito della provincia di titolarità. Inoltre, i predetti docenti possono accettare supplenze al 30/06 o al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Per i docenti assunti dalle Graduatorie per le supplenze – posto di sostegno – le norme relative al vincolo sono più stringenti, in quanto per loro non è prevista nemmeno la deroga per la legge 104/92.
L’ipotesi del CCNL firmata prevede che in fase di contrattazione integrativa si potrebbero individuare ulteriori deroghe per quanto riguarda i vincoli triennali nelle procedure di trasferimento interprovinciali.
Le ulteriori deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate dall’articolo 34 del CCNL comparto istruzione e ricerca: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992.”