Approvato dal Senato, con voto di fiducia, il Decreto PA.
Vediamo quali sono i punti che riguardano la scuola.
L’articolo che reca le disposizioni in materia di personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito è l’articolo 5 dal comma 1 al comma 21
- Comma 1
- Il comma 1 dell’articolo 5 reca una serie di modifica alla disciplina che regola il concorso per dirigenti tecnici con funzioni ispettive
- Commi 2 – 3 e 4
- Tali commi sono riferiti alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale e innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate
- Commi 5/19
- Il comma 5 introduce una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo. I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
- Il comma 6 prevede che il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5.
- Il comma 7 dispone che, nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo, ovvero una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- Il comma 9 prevede che, in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
- Il comma 10 prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2023/24 i docenti destinatari di nomina a tempo determinato da Graduatorie provinciali per le supplenze (cd GPS) potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione su altra classe di concorso o ricoprire incarichi a tempo determinato su altro ordine di scuola o classe di concorso soltanto dopo tre anni di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova, fatte salve le situazione di esubero o soprannumero.
- Il comma 12 prevede che qualora dovessero residuare ulteriori posti di sostegno vacanti dopo le operazioni di immissioni previste dal comma 5 (immissioni in ruolo dalle GPS di 1 Fascia sostegno) si provvederà alla c.d. “chiamata veloce” (Call Veloce)
- Comma 20 – lettera b
- Il comma 20 – lettera b prevede che ai docenti neo immessi per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a qualunque titolo destinatario di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto si applicano le disposizioni previste dall’art. 13 comma 1 del decreto legislativo 59/17.
- Comma 20 bis
- Il comma prevede che per la mobilità interregionale è reso disponibile il 100% dei posti disponibili in ciascuna Regione. Comunque l’attuazione di tale disposizione non deve creare nessuna situazione di esubero del personale dirigente nei trienni 23/24 – 25/26. Inoltre nella mobilità interregionale non è richiesta più l’assenso degli uffici scolastici interessati, salvo il diniego da parte della Regione richiesta nei casi di esubero.
- Comma 20 ter
- Il comma 20 ter prevede la reintegrazione del personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo previsto dalla legge 107/15. I soggetti che hanno partecipato con riserva al corso intensivo previsto dall’articolo1 comma 87 e 88 della legge 107/15 e che sono stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico. Tale personale a far data dal 1° settembre 2023 sarà reintegrato sui posti vacanti con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale previste per l’anno scolastico 23/24 a condizione che:
- Abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova;
- Abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della conversione in legge del decreto 44/2023 almeno tre anni di servizio con contratto di dirigente scolastico
- Il comma 20 ter prevede la reintegrazione del personale che ha partecipato con riserva al corso intensivo previsto dalla legge 107/15. I soggetti che hanno partecipato con riserva al corso intensivo previsto dall’articolo1 comma 87 e 88 della legge 107/15 e che sono stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico. Tale personale a far data dal 1° settembre 2023 sarà reintegrato sui posti vacanti con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale previste per l’anno scolastico 23/24 a condizione che:
- Comma 21 bis
- Il comma 21 bis prevede i comandi e distacchi per il personale docente e dirigenti. A decorrere dall’anno scolastico 23/24 si potrà disporre assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità presso:
- Enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio di cui al DPR 309/90;
- Il comma 21 bis prevede i comandi e distacchi per il personale docente e dirigenti. A decorrere dall’anno scolastico 23/24 si potrà disporre assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità presso:
- associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica
- Comma 21 ter
- Il comma 21 ter prevede l’accreditamento di fondi, fino al 31 dicembre 23, per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 23 (in precedenza era il 31 marzo 23). Il fondo che è pari a 48 milioni di euro può essere utilizzato anche per la dotazione di nuove sedi ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate.
- Comma 12 quater
- Il comma 12 quater prevede l’estensione da 12 a 36 mesi quale periodo massimo del periodo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio per i dipendenti pubblici (periodo rinnovabile per una sola volta) anche per avviare attività professionali
- Cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l’anno di prova
- Il comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico 297/94 è stato abrogato