La disciplina del Congedo Parentale per i lavoratori dipendenti è stata rivista dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022, che è entrato in vigore il 13 agosto scorso. L’INPS ha illustrato tutte le novità, che interesseranno le famiglie dei lavoratori dipendenti con figli al di sotto dei 12 anni.
La nuova normativa determina i seguenti periodi di congedo parentale indennizzabili:
- la madre potrà fruire di un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili al padre, fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia del figlio in adozione o in affidamento);
- il padre potrà fruire di un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili alla
madre, fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia del figlio in adozione o in affidamento); - entrambi i genitori potranno fruire, in aggiunta, di un periodo indennizzabile delladurata di 3 mesi, in alternativa tra loro, per un periodo massimo indennizzabile di 9mesi complessivi per ambedue i genitori.
In conclusione :
- la madre potrà fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre potrà fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per unperiodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodicianni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione oaffidamento;
Il genitore singolo o unico affidatario potrà fruire di 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzati al 30% della retribuzione
Per i primi 30 gg. di congedo la retribuzione è pari al 100% se fruiti nei primi 12 anni del bambino , per i restanti periodi l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% dello stipendio, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.