Nel CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2018 sono presenti alcune disposizioni che consentono la legittimazione delle associazioni sindacali di esercitare il diritto all’accesso relativamente alla documentazione sui trattamenti economici accessori del personale docente ed Ata. È quanto ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo con la sentenza del 26 maggio 2022 n. 208, richiamando il pronunciamento del Consiglio del Consiglio di Stato del 20 luglio 2018, n. 4417.
Il caso
Una federazione sindacale presentava richiesta di accesso al Dirigente Scolastico ai sensi ex legge 241/90, ai dati aggregati e disaggregati relativamente:
- Ai nominativi dei docenti che nell’anno scolastico 2019/20 avevano ricevuto compensi dal Fondo di Istituto (FIS);
- Agli incarichi attribuiti singolarmente ad ogni docente e la relativa quota del FIS erogata per lo svolgimento dei relativi incarichi
Il Dirigente Scolastico, a mezzo PEC, comunicava alla federazione sindacale il suo diniego. La federazione allora adiva al TAR Abruzzo chiedendo l’annullamento del provvedimento amministrativo del Dirigente Scolastico.
Il TAR accoglieva ricorso della federazione ricorrente affermando che il CCNL Scuola riconosce alle organizzazioni sindacali il diritto all’informazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, quale “presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti”, tale diritto è riferito a “tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa” (art. 5 comma 4 del CCNL).
Tra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica vi sono:
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ex art. 45, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;” (art. 22 CCNL).
Quindi secondo il collegio giudicante tali disposizioni consentono alle associazioni sindacali di esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori, sussistendo gli elementi previsti dall’art. 22 comma1 lettera c della legge 241/90 e cioè:
- un “interesse diretto, concreto e attuale”, quello alla verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto,
- una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, costituita dal diritto all’informazione dell’associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva.
Sulla stessa linea si era espresso il Consiglio di Stato con il pronunciamento del 20 luglio 2018 n. 4417, affermando, che la documentazione contenente i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata, non era sufficiente ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali di verifica, in quanto i dati forniti con consentono un controllo puntuale e completo circa la destinazione degli importi dei trattamenti economici accessori.
In tale occasione il Consiglio di Stato aveva affermato il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere, acquisendo la relativa documentazione relativamente alle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo di istituto, trattandosi di accesso partecipativo e non solo conoscitivo e la cui conoscenza è necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici, in quanto il sindacato è portatore di interessi sia come ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia come soggetto coinvolto nella formazione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto.