Siamo giunti al termine dell’anno scolastico; analizziamo, normativa alla mano, gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni.
Il nostro Contratto di lavoro, agli articoli 28 e 29, chiarisce puntualmente quali sono gli obblighi di lavoro del personale docente, articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali all’insegnamento. Con il termine delle lezioni l’attività obbligatoria di insegnamento, prevista dall’art, 28, non è più dovuta in quanto mancano gli alunni a cui insegnare (cfr art. 1256 del c.c.). Nel contratto, infatti, non si rinviene nessun obbligo di permanenza a scuola a carico del docente quando le lezioni sono sospese ad eccezione per quella parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali di cui all’articolo 29 del contratto.
Quindi, le uniche attività che possono essere richieste ai docenti nel periodo della sospensione delle attività didattica riguardano le attività funzionali all’insegnamento programmate e comprese nel piano approvato dal collegio dei docenti a inizio dell’anno scolastico.
I docenti, quindi, nel periodo di sospensione delle attività didattiche (compreso il mese di giugno) non possono essere obbligati (nemmeno con ordine di servizio):
- Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario di insegnamento
- A recarsi tutte le mattine per firmare il registro delle presenze
- Ad attività estranee all’insegnamento come ad esempio il riordino della biblioteca o altro
- Adempiere a qualsiasi altra attività prevista in un “elenco” stilato in modo autonomo dal Dirigente Scolastico
Tutto ciò vale per tutti gli ordini di scuola ad eccezione della scuola di secondo grado e per quei docenti impegnati negli esami di stato
È pur vero che l’art. 13 dell’OM 65/2022 prescrive che “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.”
Ma il “rimanere a disposizione” non sta a significare che vi è l’obbligo di recarsi, tutti giorni ,dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, a scuola per la firma sul registro delle presenze.
È utile ricordare ai Dirigenti Scolastici che la nota ministeriale del 30 giugno 1980 prot. 1972 già chiariva molto bene la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”
Tali concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “… Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.