E’ tempo di presentazione della domanda di ferie. In questa mini guida vediamo come avviene il calcolo dei giorni di ferie sia per il personale con contratto a tempo determinato sia per il personale a tempo indeterminato.
DOCENTI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L’articolo 19 comma 2 del CCNL 29/11/2007 ripreso dal CCNL 2016/2018 recita: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Pertanto per il calcolo dei giorni di ferie spettanti basta applicare questa semplice proporzione:
360:30/32=n° dei giorni di servizio: x
Esempio: docente fino a tre anni servizio che ha prestato 105 giorni di supplenza avrà diritto a 9 giorni di ferie (x= 30×105 diviso 360)
Invece un docente con oltre tre anni di servizio che ha prestato 108 di supplenza avrà diritto a 10 giorni di ferie (x=32×108 diviso 360)
DOCENTI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
- Un docente con un’anzianità di servizio non superiore a 3 anni avrà diritto a 30 giorni di ferie
- Un docente con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni avrà diritto a 32 giorni di ferie
Per anzianità di servizio si intende il servizio a qualunque titolo prestato (supplenze e ruolo)
Esempio: un docente neoassunto nell’anno scolastico 2021/22 che ha almeno tre anni di supplenza a 180 giorni avrà diritto a 32 giorni di ferie.
A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo nel 2018/19 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già da quest’anno a 32 gg. di ferie.
Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è calcolata su 6 giorni compreso il “giorno libero” o se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”.
DOCENTI CON CONTRATTO PART TIME
- Docente con contratto part time orizzontale ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie di un docente con contratto a tempo pieno
- Docente con contratto part time verticale ha diritto ad un numero di ferie proporzionato ai giorni lavorati nell’anno scolastico ( si tiene conto dei giorni lavorati e non del numero delle ore effettuate)
ESEMPIO:
Un docente con un’anzianità di servizio superiore a tre anni che presta servizio part time per tre giorni a settimana per il calcolo dei giorni di ferie spettanti basta applicare la seguente proporzione:
3 (giorni lavorati) : 6 (settimana lavorativa) = x : 32
Quindi il docente ha diritto a 16 giorni di ferie.
ASSENZE CHE INCIDONO SULLE FERIE
L’articolo 13 comma 14 del CCNL del 29/11/2007 ripreso dal CCNL 2016/2018 recita: “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
Pertanto le assenze che non riducono le ferie sono:
- Assenze interamente retribuite (es. congedo obbligatorio per maternità – congedi parentali – 3 giorni legge 104/92 – permessi per lutto – permessi per matrimonio ecc.)
- Assenze parzialmente retribuite (es. periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% – congedi parentali retribuiti al 30%)
Riducono le ferie le seguenti assenze
- Aspettativa per motivi familiari o altre tipologie di aspettative per cui non è prevista nessuna retribuzione
- Congedo biennale per assistenza portatori handicap
QUANDO E’ POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE
La legge finanziaria n. 228 per il 2013 all’art.1 comma 54 ha uniformato per tutti i docenti (Ruolo, supplenti brevi o fino al 30/06 o 31/08) stabilendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione può fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli Esami di Stato o alle attività di valutazione.
Quindi per i docenti, compresi quelli con contratto a tempo indeterminato, possono fruire dei giorni di ferie nei seguenti periodi:
- Dal 1° settembre fino alla data di inizio delle lezioni fissata dal calendario regionale
- Vacanze natalizie e pasquali
- Eventuale sospensione delle lezioni per seggi elettorali o per concorsi
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (collegi dei docenti o altri impegni deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico)
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti contratto annuale (31/08) o per chi è assunto a tempo indeterminato.
Durante il periodo di svolgimento delle lezioni (6 giorni di ferie) che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione. Solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti come permessi personali in aggiunta ai tre giorni già previsti. In questo caso si possono determinare oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei tre giorni di “permesso retribuito
CASI IN CUI SI INTERROMPONO LE FERIE
L’articolo 13, comma 13 del CCNL del 29/11/2007 ripreso dal CCNL 2016/18 recita: “se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero”.
Quindi nel caso in cui vi sia una malattia con prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un giorno vi sia la necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte. In questo caso il docente deve darne tempestiva comunicazione all’Istituzione Scolastica comunicando il periodo e l’indirizzo dove può essere reperito per la documentazione occorre seguire l’iter della malattia
E’ POSSIBILE RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE?
Le ferie possono essere rimandare le ferie non godute solo, come recita l’articolo 13 comma 10 del CCNL del 29/11/2007, in “caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
ESEMPIO: la docente a tempo indeterminato che fruisce nei periodi di luglio e agosto dell’interdizione obbligatoria per maternità. Tale docente essendo nell’impossibilità di fruire delle ferie le rimanderà all’anno scolastico successivo usufruendole durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale, Pasqua o dal 1° settembre sino all’inizio delle lezioni o dal termine delle lezioni sino al 30/06).
E’ POSSIBILE RIMANDARE LE FERIE PER PIU’ ANNI SCOLASTICI.
L’articolo 36 della Costituzione e l’articolo 2109 del Codice Civile affermano che le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.
Pertanto le ferie maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae) potranno essere godute dallo stesso anche al di là dei limiti imposti dall’articolo 13 del CCNL del 29/11/2007 e ripreso dal CCNL 2016/18.
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE
- Per i docenti con contratto a tempo indeterminato e per i docenti contratto a tempo determinato sino al 31/08 non vi è la possibilità di non fruire delle ferie a meno che non siano degli impedimenti come la malattia, la maternità ecc.. Quindi tale tipologia di personale docente dovrà obbligatoriamente fruire delle ferie nei mesi di luglio ed agosto
- Per i docenti con contratto a tempo determinato per supplenza breve o sino al 30/06 la monetizzazione avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni
ESEMPIO: Se un docente durante la sospensione delle lezioni, in cui è possibile usufruire delle ferie ma di fatto non le richiede tali giorni saranno comunque detratti dal computo delle ferie spettanti, in quanto si tiene conto della mera astratta facoltà di poterne usufruirne.
Quando è possibile monetizzare le ferie non fruite.
Nella dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL 2016/2018 è stato chiarito che: In relazione a quanto previsto all’art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all’art. 45, comma 1 (Ferie) e all’art. 70, comma 1(Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012.
ATTRIBUZIONE FERIE D’UFFICIO
- Personale con contratto a tempo determinato (supplenza breve o al 30/06)
Poiché alla scuola spetta solo il compito di un’eventuale monetizzazione delle ferie non godute il calcolo delle stesse fruite va fatto solo alla fine del contratto in quanto la sottrazione delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni avviene indipendentemente dal fatto che le stesse siano state effettivamente fruite. Pertanto la scuola non deve preoccuparsi di altro ed ogni circolare che impongono ferie d’ufficio deve essere considerata illegittima.
- Personale docente con contratto a tempo determinato (31/08) o con contratto a tempo indeterminato
Per tale tipologia di personale docente nulla è stato modificato per cui le ferie devono essere richieste al Dirigente Scolastico e se non ha voluto fruirne durante il periodo della sospensione delle lezioni devono essere fruite nel mese di luglio/agosto.